Art. 37. 1. Ogni anno deve essere redatto il bilancio d'esercizio, corredato della relazione sulla gestione. 2. Le risorse patrimoniali e la destinazione dell'utile netto devono assicurare presidi coerenti con l'indipendenza della Banca. 3. Il Consiglio superiore approva, su proposta del Direttorio e sentito il Collegio sindacale, il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione e ne delibera l'invio per l'approvazione all'assemblea dei partecipanti, cui vengono presentate anche la relazione del Collegio sindacale e quella prevista al comma seguente. 4. Il revisore o la societa' che esercita la revisione esterna esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 27 dello statuto del SEBC.