(Statuto-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
    1.  Ogni  anno  deve  essere  redatto  il  bilancio  d'esercizio,
corredato della relazione sulla gestione. 
    2. Le risorse patrimoniali e  la  destinazione  dell'utile  netto
devono assicurare presidi coerenti con l'indipendenza della Banca. 
    3. Il Consiglio superiore approva, su proposta del  Direttorio  e
sentito il Collegio sindacale, il progetto di bilancio e la relazione
sulla gestione e ne delibera l'invio per l'approvazione all'assemblea
dei partecipanti, cui  vengono  presentate  anche  la  relazione  del
Collegio sindacale e quella prevista al comma seguente. 
    4. Il revisore o la societa' che esercita  la  revisione  esterna
esprime con apposita relazione un giudizio sul  bilancio  d'esercizio
secondo quanto stabilito dall'art. 27 dello statuto del SEBC.