Art. 42. 1. La revisione dei conti e' esercitata da un revisore esterno o da una societa' di revisione esterna scelti ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello statuto SEBC. 2. Il revisore o la societa' di revisione, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio sindacale, esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio previsto dall'art. 37. 3. Il revisore o la societa' di revisione ha pieni poteri per esaminare tutti i libri e i documenti contabili e riceve e puo' chiedere ogni informazione utile alla revisione.