(Statuto-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
    1. La revisione dei conti e' esercitata da un revisore esterno  o
da una societa' di revisione esterna scelti ai  sensi  dell'art.  27,
comma 1, dello statuto SEBC. 
    2. Il revisore o la societa' di revisione, anche mediante  scambi
di informazioni con  il  Collegio  sindacale,  esprime  con  apposita
relazione il giudizio sul bilancio di  esercizio  previsto  dall'art.
37. 
    3. Il revisore o la societa' di revisione  ha  pieni  poteri  per
esaminare tutti i libri e i  documenti  contabili  e  riceve  e  puo'
chiedere ogni informazione utile alla revisione.