Art. 6. 1. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto. 2. L'assemblea non ha alcuna ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalita' istituzionali. 3. Le assemblee sono convocate dal Consiglio superiore, anche su domanda motivata del Collegio sindacale o di partecipanti che siano titolari, da almeno 40 giorni, di quote complessivamente pari o superiori al 10% del capitale. Le assemblee presso l'Amministrazione centrale sono presiedute dal Governatore; quelle presso le sedi sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o, in sua assenza, dal reggente piu' anziano in ordine di nomina e, a parita' di nomina, di eta'. 4. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno 45 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 5. L'assemblea approva il regolamento disciplinante le modalita' del suo funzionamento.