(Statuto-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
    1. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e  straordinarie.
Le  assemblee  straordinarie  deliberano  sulle  modificazioni  dello
statuto; le assemblee ordinarie  deliberano  su  ogni  altra  materia
indicata dallo statuto. 
    2. L'assemblea non ha alcuna  ingerenza  nelle  materie  relative
all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato, dallo
Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione  europea  e
dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento
delle finalita' istituzionali. 
    3. Le assemblee sono convocate dal Consiglio superiore, anche  su
domanda motivata del Collegio sindacale o di partecipanti  che  siano
titolari, da almeno 40  giorni,  di  quote  complessivamente  pari  o
superiori al 10% del capitale. Le assemblee presso  l'Amministrazione
centrale sono presiedute dal Governatore; quelle presso le sedi  sono
presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o,  in
sua assenza, dal reggente piu' anziano  in  ordine  di  nomina  e,  a
parita' di nomina, di eta'. 
    4. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea  sono  comunicati
ai partecipanti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana almeno 45 giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'adunanza. 
    5. L'assemblea approva il regolamento disciplinante le  modalita'
del suo funzionamento.