Art. 7. 1. L'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'Amministrazione centrale, non piu' tardi del 31 marzo, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto dell'utile netto e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale. Determina i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali. 2. L'ordine del giorno, stabilito dal Consiglio superiore, deve comprendere anche tutte le proposte ad esso presentate entro il 15 del mese di gennaio, con domanda sottoscritta da uno o piu' partecipanti che siano titolari, da almeno 40 giorni, di quote non inferiori al 2 per cento del capitale. Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea puo' deliberare che siano iscritte nell'ordine del giorno di una successiva riunione.