(Statuto-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
    1. Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea coloro  che
risultano titolari  di  quote  al  termine  del  quarantesimo  giorno
precedente  alla  data  dell'assemblea  in  prima   convocazione.   I
partecipanti che siano titolari di un numero di quote inferiore  allo
0,1 per cento  del  capitale  possono  intervenire  ed  esprimere  il
proprio voto solo facendosi rappresentare da un altro partecipante. 
    2. Ogni partecipante  avente  diritto  puo'  intervenire  per  il
tramite del proprio rappresentante legale o di altra persona, che non
faccia parte del Consiglio superiore della  Banca  ne'  del  Collegio
sindacale, munita di procura speciale. 
    3. Ogni  intervenuto  non  puo'  rappresentare  piu'  di  quattro
partecipanti.