Art. 9. 1. Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea coloro che risultano titolari di quote al termine del quarantesimo giorno precedente alla data dell'assemblea in prima convocazione. I partecipanti che siano titolari di un numero di quote inferiore allo 0,1 per cento del capitale possono intervenire ed esprimere il proprio voto solo facendosi rappresentare da un altro partecipante. 2. Ogni partecipante avente diritto puo' intervenire per il tramite del proprio rappresentante legale o di altra persona, che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca ne' del Collegio sindacale, munita di procura speciale. 3. Ogni intervenuto non puo' rappresentare piu' di quattro partecipanti.