(Disciplinare-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli  output
(prodotti in uscita). In questo modo  e  attraverso  l'iscrizione  in
appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori
e' garantita la tracciabilita' e la  rintracciabilita'  (da  valle  a
monte della filiera di produzione) del prodotto. 
    Tutte le persone, fisiche o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi
elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di  produzione  e
dal relativo piano di controllo.  Qualora  l'organismo  di  controllo
verifichi delle non conformita',  rispetto  a  quanto  stabilito  dal
presente disciplinare, il prodotto non potra' essere commercializzato
con la denominazione "Strachitunt".