Art. 3 
 
 
Aggiornamento dell'addestramento antincendio avanzato (Advanced  fire
                    fighting refresher training) 
 
  1.  L'aggiornamento  dell'addestramento   del   corso   antincendio
avanzato, della durata di almeno 4 ore, e' effettuato a terra, presso
gli istituti, enti o societa' riconosciuti  idonei  allo  svolgimento
del corso antincendio di base e avanzato, secondo il programma di cui
all'allegato A. Allo stesso possono essere ammessi un numero  massimo
di 30 persone. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere  il  corso  di
aggiornamento, ne danno comunicazione al Comando generale  del  Corpo
delle  capitanerie  di  porto,  nonche'  alla  capitaneria  di  porto
competente per territorio e si attengono alle  disposizioni  relative
all'organizzazione dei corsi di addestramento. 
  3.  Al  termine  dell'aggiornamento,   il   direttore   del   corso
antincendio avanzato, responsabile dell'aggiornamento stesso,  redige
un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come  da
modello in allegato B. 
  4.  Al  termine  dell'aggiornamento  effettuato  a  bordo,  di  cui
all'art.2 comma 1 lettera  c),  secondo  il  programma  riportato  in
allegato C, la Compagnia di navigazione o il  Comandante  della  nave
rilascia un attestato come da modello in allegato D.