Art. 3 Aggiornamento dell'addestramento antincendio avanzato (Advanced fire fighting refresher training) 1. L'aggiornamento dell'addestramento del corso antincendio avanzato, della durata di almeno 4 ore, e' effettuato a terra, presso gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del corso antincendio di base e avanzato, secondo il programma di cui all'allegato A. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 30 persone. 2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere il corso di aggiornamento, ne danno comunicazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' alla capitaneria di porto competente per territorio e si attengono alle disposizioni relative all'organizzazione dei corsi di addestramento. 3. Al termine dell'aggiornamento, il direttore del corso antincendio avanzato, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da modello in allegato B. 4. Al termine dell'aggiornamento effettuato a bordo, di cui all'art.2 comma 1 lettera c), secondo il programma riportato in allegato C, la Compagnia di navigazione o il Comandante della nave rilascia un attestato come da modello in allegato D.