Art. 5 Procedura di rimborso e di restituzione nei confronti dei contribuenti 1. Nel caso in cui le somme da rimborsare al contribuente per effetto di versamenti superiori al dovuto, di cui all'articolo 3, comma 1, riguardino la quota di spettanza dell'ente locale, quest'ultimo provvede direttamente alla loro restituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Se le somme da rimborsare riguardano la quota dello Stato, quest'ultimo effettua la restituzione, ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, a valere sul capitolo "3866 restituzione e rimborsi" per la parte capitale e sul capitolo "3830 interessi passivi su somme in deposito o indebitamente riscosse ed interessi di mora sulle restituzioni all'esportazione" per la parte interessi. Gli interessi sono calcolati applicando il tasso d'interesse legale. 3. L'ente locale puo' comunque procedere al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato, dandone comunicazione ai sensi dell'articolo 4. 4. L'ente locale che nelle more dell'approvazione del presente provvedimento abbia gia' provveduto a liquidare le somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato ne da' comunicazione ai sensi dell'articolo 4.