(Regolamento-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
    Disciplina del rapporto del direttore di Dipartimento/Centro 
 
    1. Il direttore dura in carica tre (3) anni. 
    2. L'incarico puo' essere revocato anche prima della scadenza del
triennio con atto del Presidente e previa deliberazione del Consiglio
di amministrazione in conseguenza di: 
      a) trasformazione/soppressione del Dipartimento  o  Centro  dal
medesimo diretto; 
      b) valutazione negativa sui risultati  raggiunti  espressa  dal
Consiglio di amministrazione con riferimento  alla  attuazione  delle
linee  strategiche  di  sviluppo  delle  attivita'  della  struttura,
correlate  al  piano  triennale  di  attivita'  ed  ai  suoi  annuali
aggiornamenti. 
      c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilita'
e conflitto di interessi previste dal presente  regolamento  e  dalla
normativa vigente. 
    3. Nel procedimento di revoca deve essere rispettato il principio
del  contraddittorio  attraverso  la   partecipazione   del   diretto
interessato a seguito di formale contestazione di addebito. 
    4. In caso di dimissioni, cessazione o revoca dall'incarico prima
del termine del triennio il Consiglio di amministrazione puo'  indire
una nuova procedura di selezione  pubblica  ovvero,  in  alternativa,
utilizzare convenientemente gli esiti della selezione precedente;  in
tal caso le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzione
nominato dal Presidente.  Al  facente  funzione  si  applica  per  il
periodo  di  effettiva  reggenza  lo  stesso  trattamento   economico
accessorio previsto per il Direttore dal presente articolo. 
    5.   L'incarico   di   direttore   di   Dipartimento/Centro    e'
incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o  privati,  anche
elettivi, nonche' con le funzioni  di  amministratore  o  sindaco  di
societa' che abbiano fine di lucro e  con  l'esercizio  di  attivita'
commerciali   o   industriali.    L'incarico    di    direttore    di
Dipartimento/Centro  e'  altresi'   incompatibile   con   quella   di
componente di un organo  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  o  di
direttore generale dello stesso. E' consentita  la  partecipazione  a
societa' ed associazioni scientifiche senza fine  di  lucro,  sia  in
qualita'  di  socio  che  in  qualita'  di  componente  degli  organi
societari,  che  comunque  deve  essere  oggetto   di   comunicazione
all'Istituto. 
    6.  Il  direttore  di  Dipartimento/Centro,   se   professore   o
ricercatore universitario,  e'  collocato  in  aspettativa  ai  sensi
dell'art. 7, comma 1, della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240;  se
ricercatore o tecnologo e' collocato in aspettativa senza assegni. 
    7.   Al   direttore   di   Dipartimento/Centro,   se   dipendente
dell'Istituto, e' attribuita in aggiunta al trattamento economico  in
godimento l'indennita' di direzione strutture di particolare  rilievo
di cui all'art. 9 del C.C.N. L.  5  marzo  1998.  La  determinazione,
nell'ambito  del  limite  massimo   previsto   della   contrattazione
collettiva, della citata indennita' e' effettuata  dal  Consiglio  di
amministrazione sulla base di criteri oggettivi ponderali,  correlati
alla complessita' quali/quantitativa delle funzioni attribuite ed  al
complesso   dei   fattori    produttivi    attribuiti    a    ciascun
Dipartimento/Centro. Detti criteri oggettivi costituiscono oggetto di
contrattazione collettiva integrativa. 
    Nel caso di accesso all'incarico dall'esterno,  al  direttore  di
Dipartimento/Centro e'  corrisposto  un  emolumento  onnicomprensivo,
individuato nell'ambito della retribuzione tabellare  prevista  dalla
contrattazione collettiva di comparto per la qualifica  di  Dirigente
di ricerca I livello professionale, corrispondente alla  retribuzione
prevista per la I fascia di riferimento.