Art. 13. Disciplina del rapporto del direttore di Dipartimento/Centro 1. Il direttore dura in carica tre (3) anni. 2. L'incarico puo' essere revocato anche prima della scadenza del triennio con atto del Presidente e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione in conseguenza di: a) trasformazione/soppressione del Dipartimento o Centro dal medesimo diretto; b) valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal Consiglio di amministrazione con riferimento alla attuazione delle linee strategiche di sviluppo delle attivita' della struttura, correlate al piano triennale di attivita' ed ai suoi annuali aggiornamenti. c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilita' e conflitto di interessi previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente. 3. Nel procedimento di revoca deve essere rispettato il principio del contraddittorio attraverso la partecipazione del diretto interessato a seguito di formale contestazione di addebito. 4. In caso di dimissioni, cessazione o revoca dall'incarico prima del termine del triennio il Consiglio di amministrazione puo' indire una nuova procedura di selezione pubblica ovvero, in alternativa, utilizzare convenientemente gli esiti della selezione precedente; in tal caso le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzione nominato dal Presidente. Al facente funzione si applica per il periodo di effettiva reggenza lo stesso trattamento economico accessorio previsto per il Direttore dal presente articolo. 5. L'incarico di direttore di Dipartimento/Centro e' incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonche' con le funzioni di amministratore o sindaco di societa' che abbiano fine di lucro e con l'esercizio di attivita' commerciali o industriali. L'incarico di direttore di Dipartimento/Centro e' altresi' incompatibile con quella di componente di un organo dell'Istituto superiore di sanita' o di direttore generale dello stesso. E' consentita la partecipazione a societa' ed associazioni scientifiche senza fine di lucro, sia in qualita' di socio che in qualita' di componente degli organi societari, che comunque deve essere oggetto di comunicazione all'Istituto. 6. Il direttore di Dipartimento/Centro, se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; se ricercatore o tecnologo e' collocato in aspettativa senza assegni. 7. Al direttore di Dipartimento/Centro, se dipendente dell'Istituto, e' attribuita in aggiunta al trattamento economico in godimento l'indennita' di direzione strutture di particolare rilievo di cui all'art. 9 del C.C.N. L. 5 marzo 1998. La determinazione, nell'ambito del limite massimo previsto della contrattazione collettiva, della citata indennita' e' effettuata dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri oggettivi ponderali, correlati alla complessita' quali/quantitativa delle funzioni attribuite ed al complesso dei fattori produttivi attribuiti a ciascun Dipartimento/Centro. Detti criteri oggettivi costituiscono oggetto di contrattazione collettiva integrativa. Nel caso di accesso all'incarico dall'esterno, al direttore di Dipartimento/Centro e' corrisposto un emolumento onnicomprensivo, individuato nell'ambito della retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva di comparto per la qualifica di Dirigente di ricerca I livello professionale, corrispondente alla retribuzione prevista per la I fascia di riferimento.