Art. 15. Servizi tecnico-scientifici 1. Sono costituiti ai sensi dell'art. 13 comma 2 dello Statuto i seguenti Servizi tecnico - scientifici con la missione specifica per ciascuno indicata: a) Servizio biologico, missione: studio e valutazione degli aspetti relativi al rischio biologico incluse le attivita' di formazione, ricerca, produzione, controllo e gestione; b) Grant Office e trasferimento tecnologico, missione: promozione e coordinamento della partecipazione dell'Istituto a bandi di ricerca finanziati da enti nazionali ed internazionali. Valutazione e valorizzazione della proprieta' intellettuale sviluppata nell'ambito di programmi di ricerca e sviluppo; c) Servizio grandi strumentazioni e core facilities, missione: supporto alla gestione strategica del patrimonio delle apparecchiature dell'Istituto; progettazione e sviluppo di strumentazioni e nuove tecnologie; razionalizzazione dell'utilizzo di tecnologie ad alto costo aventi possibilita' trasversali di utilizzo all'interno dell'Istituto. Il Servizio svolge altresi', nell'ambito della propria competenza, attivita' di ricerca; d) Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca, missione: coordinamento delle attivita' afferenti la ricerca promossa dalle Infrastrutture costituite dall'Unione Europea in ambito biomedico e supporto allo sviluppo delle attivita' di ricerca biomedica e sanitaria a livello nazionale ed internazionale; e) Servizio di statistica, l'Ufficio di statistica rappresenta l'Istituto nel Sistema Statistico Nazionale e svolge tutte le attivita' previste in tale ambito dalla normativa. Si occupa, altresi', dell'analisi statistico-epidemiologica di dati demografici e sanitari provenienti da flussi correnti, partecipando in quest'ambito anche a collaborazioni internazionali, e svolge ogni altra attivita' di rilievo statistico in materia sanitaria. 2. I Servizi tecnico-scientifici di cui al presente articolo possono svolgere, nell'ambito delle proprie missioni, attivita' di ricerca in collaborazione con i Dipartimenti/Centri e le altre unita' organizzative dell'Istituto. 3. Nell'ambito dei Servizi non e' prevista la costituzione di unita' funzionali interne. 4. Alla istituzione di nuovi Servizi ed alla trasformazione o soppressione di Servizi esistenti si applica il disposto del comma 1 dell'art. 10. 5. I Servizi svolgono la propria attivita' in coerenza con la programmazione strategica e sulla base degli indirizzi loro assegnati dal Presidente.