Art. 27. 
 
 
            (Modifica all'articolo 97 della Costituzione) 
 
  1.  Il  secondo  comma  dell'articolo  97  della  Costituzione   e'
sostituito dal seguente: 
  « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialita' e  la
trasparenza dell'amministrazione ».