Art. 3 Riparto del due per mille 1. Ai soggetti aventi diritto di cui all'art. 1 del presente decreto spettano le quote del due per mille a loro specificamente destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di redditi non sottoposti all'obbligo di presentarne dichiarazione che hanno effettuato una valida scelta attraverso l'apposizione della firma e l'indicazione del codice fiscale del beneficiario. 2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate ai sensi del comma 1, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto per i quali sia stata effettuata una valida destinazione della quota del due per mille. Ai fini della determinazione del due per mille afferente ai singoli contribuenti si deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno. 3. Le somme previste, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del due per mille sono iscritte in bilancio, per l'anno 2016, sul capitolo 2260 - piano gestionale 1 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 4. Per ragioni di economicita' amministrativa, non sono erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 5. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto non puo' superare il limite di spesa stabilito dall'art. 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate siano complessivamente superiori all'anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.