Art. 2 
 
                       Misure di conservazione 
 
  1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche,  conformi
alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di  habitat  naturali  di  cui
all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357  presenti  nel
sito, nonche' le misure  necessarie  per  evitare  il  degrado  degli
habitat naturali e degli habitat di specie e la  perturbazione  delle
specie per cui le zone sono  designate,  nella  misura  in  cui  tale
perturbazione potrebbe avere  conseguenze  significative  per  quanto
riguarda gli  obiettivi  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative  alle  ZSC  di  cui  al
precedente articolo, sono quelle individuate nei rispettivi piani  di
gestione, approvati con gli  atti  riportati  nella  tabella  di  cui
all'art. 1, comma 1, e immediatamente operative,  nonche'  quelle  di
cui alle deliberazioni di giunta regionale n.  1471  del  27  ottobre
2008 e n. 1036 del 22 giugno 2009, gia' operative. 
  2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo  alle
misure  di  conservazione,  ed  eventuali  successive  modifiche   ed
integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare nell'apposita  sezione  relativa  alle  ZSC
designate. 
  3. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC, o loro
porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di  rilievo
regionale, integrano  le  misure  di  salvaguardia  e  le  previsioni
normative   definite   dagli   strumenti   di   regolamentazione    e
pianificazione esistenti e, se  piu'  restrittive,  prevalgono  sugli
stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti  all'interno  del
Parco nazionale del Gran  Sasso  e  Monti  della  Laga  e  del  Parco
nazionale dei Monti Sibillini, le misure di conservazione di  cui  al
comma 1 integrano le misure di salvaguardia, nelle  more  della  loro
integrazione nei relativi Piani e Regolamenti. 
  4.  Le  misure  di  conservazione  di  cui  al  comma  1   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei
mesi dalla data del presente decreto, prevedendo  l'integrazione  con
altri  piani  di  sviluppo   e   specifiche   misure   regolamentari,
amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine  la  regione
provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di  conservazione
e la Banca dati Natura 2000. 
  5. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione  Marche  e
comunicate  entro   i   trenta   giorni   successivi   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  6. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.