Art. 3 Versamenti delle aliquote di prodotto e costituzione del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card nei territori interessati dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi 1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1º gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7 per cento al 10 per cento. 2. Per determinare la quota di produzione relativa ai pozzi che partono dalla terraferma, nell'ambito di concessioni a mare, si fa riferimento ai quantitativi di produzione allocati ai singoli pozzi e riportati negli appositi registri previsti dal disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. Il quantitativo di produzione esente dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' ripartito tra tutti i pozzi della concessione in proporzione alla produzione di ciascuno di essi rispetto alla produzione complessiva della concessione stessa. 3. Non trova applicazione, per l'aliquota aggiuntiva di cui al comma 1, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007, recante modalita' di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato. 4. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota di cui al comma 1 sul capitolo 2605, capo 7°, dell'entrata del bilancio dello Stato, con la causale: "Incremento di aliquota di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99". 5. Il versamento di cui al comma 4 deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 6. Entro il 15 luglio di ogni anno il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione trasmette al Ministero dello sviluppo economico copia autentica della quietanza di pagamento e un prospetto riepilogativo con l'indicazione dell'importo versato ripartito per concessione. 7. Le somme affluite al capitolo 2605 dell'entrata sono riassegnate al capitolo 3593 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico denominato "Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card nei territori interessati dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi", di seguito "Fondo". Tali somme sono utilizzate per i benefici da erogare ai destinatari di cui all'articolo 2 del presente decreto nelle regioni interessate e relativi oneri di gestione. 8. Il Fondo e' alimentato: a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1; b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.