Art. 3 
 
Versamenti delle  aliquote  di  prodotto  e  costituzione  del  Fondo
  preordinato alla promozione  di  misure  di  sviluppo  economico  e
  all'attivazione di una social card nei territori interessati  dalla
  estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi 
 
  1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi  ottenute  in
terraferma, ivi compresi i pozzi  che  partono  dalla  terraferma,  a
decorrere dal 1º gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare
di ciascuna concessione di coltivazione  e'  tenuto  a  corrispondere
annualmente,  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  1,  del   decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7 per  cento  al
10 per cento. 
  2. Per determinare la quota di produzione  relativa  ai  pozzi  che
partono dalla terraferma, nell'ambito di concessioni a  mare,  si  fa
riferimento ai quantitativi di produzione allocati ai singoli pozzi e
riportati negli appositi registri previsti dal disciplinare tipo  per
i permessi di prospezione e  di  ricerca  e  per  le  concessioni  di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare
territoriale e nella piattaforma  continentale.  Il  quantitativo  di
produzione  esente  dal  pagamento  dell'aliquota,  al  netto   delle
produzioni di cui all'articolo 19, comma 2, del  decreto  legislativo
25 novembre 1996, n. 625,  e'  ripartito  tra  tutti  i  pozzi  della
concessione in  proporzione  alla  produzione  di  ciascuno  di  essi
rispetto alla produzione complessiva della concessione stessa. 
  3. Non trova applicazione, per  l'aliquota  aggiuntiva  di  cui  al
comma 1, il decreto del Ministro dello sviluppo economico  12  luglio
2007, recante modalita' di cessione presso il  mercato  regolamentato
di aliquote del prodotto di giacimenti di gas  naturale  dovute  allo
Stato. 
  4. Il titolare unico  o  contitolare  di  ciascuna  concessione  e'
tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di
aliquota di cui al comma 1 sul capitolo 2605, capo  7°,  dell'entrata
del bilancio dello Stato, con la causale: "Incremento di aliquota  di
prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi  di  cui
all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99". 
  5. Il versamento di cui al comma 4 deve essere effettuato entro  il
30 giugno di ogni  anno  secondo  le  modalita'  di  cui  al  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625. 
  6. Entro il 15 luglio di ogni anno il titolare unico o  contitolare
di  ciascuna  concessione  trasmette  al  Ministero  dello   sviluppo
economico copia autentica della quietanza di pagamento e un prospetto
riepilogativo con l'indicazione dell'importo  versato  ripartito  per
concessione. 
  7. Le somme affluite al capitolo 2605 dell'entrata sono riassegnate
al capitolo 3593  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico denominato "Fondo preordinato alla  promozione  di
misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card nei
territori interessati  dalla  estrazione  di  idrocarburi  liquidi  e
gassosi", di seguito  "Fondo".  Tali  somme  sono  utilizzate  per  i
benefici da erogare ai destinatari di cui all'articolo 2 del presente
decreto nelle regioni interessate e relativi oneri di gestione. 
  8. Il Fondo e' alimentato: 
    a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni  di  aliquota  di
cui al comma 1; 
    b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione
di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.