Art. 5 
 
Procedure  applicative  del  beneficio  economico  preordinato   alla
  promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una
  social card. 
 
  1. Ai fini dell'erogazione ai beneficiari di cui all'articolo 2 del
presente decreto del Fondo, ciascuna regione provvede a ripartire  la
quota del Fondo tra misure  di  sviluppo  economico  e  social  card,
stabilendo percentuale, criteri e modalita' di utilizzo con  apposita
intesa con il Ministro dello sviluppo economico  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai fini della definizione dell'intesa,
onde assicurare maggiore efficienza  ed  efficacia  all'utilizzo  del
Fondo, le regioni  destinatarie  di  benefici  economici  di  modesta
entita' possono proporre di concentrare l'utilizzo delle  risorse  su
una singola misura, dandone adeguata motivazione. 
  2. Per le risorse del Fondo finalizzate all'attivazione  di  misure
di sviluppo economico, l'atto di intesa di cui  al  precedente  comma
deve  individuare  i  progetti  finanziabili,   privilegiando   opere
immediatamente cantierabili ed altri interventi  attuabili  in  tempi
brevi e specificando le seguenti informazioni: 
    a) motivazioni di pubblico interesse e risultati attesi; 
    b) cronoprogramma delle  principali  fasi  attuative  comprensivo
della stima dei tempi necessari per darvi corretta esecuzione; 
    c) programmazione delle pertinenti risorse economico-finanziarie. 
  3. Per i progetti di cui al comma 2, l'atto di  intesa  di  cui  al
comma 1 disciplina altresi': 
    a)  la  procedura  per  la  presentazione  e  l'approvazione  dei
progetti; 
    b) il monitoraggio delle attivita' e dell'andamento della spesa; 
    c) la rendicontazione dei risultati conseguiti; 
    d) le conseguenze per il mancato rispetto del  cronoprogramma  di
attuazione dei progetti ed altre violazioni dell'intesa, anche  nella
forma  della  riduzione  delle  risorse  assegnate   negli   esercizi
successivi. 
  4. Per la parte del  Fondo  da  destinare  all'attivazione  di  una
social card, intesa come carta di pagamento elettronica destinata  al
soddisfacimento delle esigenze dei cittadini  meno  abbienti,  devono
essere specificate nell'intesa di  cui  al  comma  1  la  percentuale
assegnata, nonche' le modalita'  di  utilizzo  e  di  rendicontazione
delle risorse. 
  5. In attuazione dell'intesa di cui al comma 1, il Ministero  dello
sviluppo economico adotta gli atti necessari per trasferire sul conto
delle singole regioni interessate  le  quote  ad  esse  destinate  in
attuazione dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.  99,  come
modificato dall'articolo 36, comma 2-bis,  lettera  a),  del  decreto
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164. 
  6. Ciascuna regione interessata provvede alla erogazione, in favore
dei beneficiari di cui all'articolo  2,  delle  risorse  alle  stesse
destinate nel  rispetto  delle  modalita'  procedurali  definite  nel
presente articolo.