Art. 5 Procedure applicative del beneficio economico preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card. 1. Ai fini dell'erogazione ai beneficiari di cui all'articolo 2 del presente decreto del Fondo, ciascuna regione provvede a ripartire la quota del Fondo tra misure di sviluppo economico e social card, stabilendo percentuale, criteri e modalita' di utilizzo con apposita intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della definizione dell'intesa, onde assicurare maggiore efficienza ed efficacia all'utilizzo del Fondo, le regioni destinatarie di benefici economici di modesta entita' possono proporre di concentrare l'utilizzo delle risorse su una singola misura, dandone adeguata motivazione. 2. Per le risorse del Fondo finalizzate all'attivazione di misure di sviluppo economico, l'atto di intesa di cui al precedente comma deve individuare i progetti finanziabili, privilegiando opere immediatamente cantierabili ed altri interventi attuabili in tempi brevi e specificando le seguenti informazioni: a) motivazioni di pubblico interesse e risultati attesi; b) cronoprogramma delle principali fasi attuative comprensivo della stima dei tempi necessari per darvi corretta esecuzione; c) programmazione delle pertinenti risorse economico-finanziarie. 3. Per i progetti di cui al comma 2, l'atto di intesa di cui al comma 1 disciplina altresi': a) la procedura per la presentazione e l'approvazione dei progetti; b) il monitoraggio delle attivita' e dell'andamento della spesa; c) la rendicontazione dei risultati conseguiti; d) le conseguenze per il mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione dei progetti ed altre violazioni dell'intesa, anche nella forma della riduzione delle risorse assegnate negli esercizi successivi. 4. Per la parte del Fondo da destinare all'attivazione di una social card, intesa come carta di pagamento elettronica destinata al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti, devono essere specificate nell'intesa di cui al comma 1 la percentuale assegnata, nonche' le modalita' di utilizzo e di rendicontazione delle risorse. 5. In attuazione dell'intesa di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari per trasferire sul conto delle singole regioni interessate le quote ad esse destinate in attuazione dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 6. Ciascuna regione interessata provvede alla erogazione, in favore dei beneficiari di cui all'articolo 2, delle risorse alle stesse destinate nel rispetto delle modalita' procedurali definite nel presente articolo.