Art. 5 Comunicazione alla COVIP degli aggiornamenti dei documenti informativi 1. Le variazioni apportate ai documenti informativi, anche mediante l'utilizzo di Supplementi, sono tempestivamente comunicate alla COVIP. Solo a seguito della predetta comunicazione e' possibile utilizzare i documenti informativi cosi' modificati e l'eventuale nuovo Modulo di adesione. 2. A tal fine, e' trasmessa alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, che illustri le modifiche apportate e le relative motivazioni. La comunicazione contiene, inoltre, l'attestazione che le modifiche sono conformi allo schema predisposto dalla COVIP e coerenti con lo statuto o regolamento approvato (e, per i PIP, con le condizioni generali di contratto) e che sulle restanti parti dei documenti informativi non sono state apportate variazioni. 3. Alla comunicazione e' allegata la seguente documentazione: a) nuova Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» ovvero altra nuova Sezione della nota informativa (ovvero, ove ammesso, Supplemento), ovvero nuovo Modulo di adesione; b) per i PIP, nel caso in cui le modifiche conseguano a modifiche delle condizioni generali di contratto, testo aggiornato delle condizioni suddette. 4. Per i fondi pensione diversi dai fondi pensione preesistenti la documentazione di cui al comma 3 e' altresi' inoltrata alla COVIP con modalita' telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite. 5. Qualora le variazioni conseguano a modifiche statutarie o regolamentari da sottoporre all'approvazione della COVIP, i documenti informativi modificati possono essere diffusi solo a seguito dell'avvenuta approvazione, espressa o tacita, da parte della COVIP delle modifiche statutarie o regolamentari. 6. Se le variazioni conseguono a modifiche statutarie o regolamentari soggette solo a comunicazione, i documenti informativi modificati possono essere diffusi solo a seguito dell'avvenuta trasmissione alla COVIP della predetta comunicazione. 7. Tempestiva comunicazione alla COVIP e' data anche nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 7. 8. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere inviate alla COVIP anche a mezzo di posta elettronica certificata.