Art. 2 Esame delle domande 1. Ai fini della concessione della CIGO, l'impresa documenta in una relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidita' finanziaria dell'impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l'analisi delle ciclicita' delle crisi e la CIGO gia' concessa. 2. Nell'esame delle domande di CIGO sono valutati la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed eventualmente il contesto economico-produttivo in cui l'impresa opera, con riferimento all'epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale e' stata chiesta la CIGO.