Art. 2 
 
 
                         Esame delle domande 
 
  1. Ai fini della concessione della CIGO, l'impresa documenta in una
relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le  ragioni
che hanno  determinato  la  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa  e  dimostra,  sulla  base  di  elementi  oggettivi,   che
l'impresa continua ad operare sul  mercato.  Gli  elementi  oggettivi
possono  essere  supportati   da   documentazione   sulla   solidita'
finanziaria dell'impresa o da documentazione tecnica  concernente  la
situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni  di
ordini o la partecipazione qualificata a gare di  appalto,  l'analisi
delle ciclicita' delle crisi e la CIGO gia' concessa. 
  2. Nell'esame delle domande di CIGO sono  valutati  la  particolare
congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed  eventualmente
il  contesto  economico-produttivo  in  cui  l'impresa   opera,   con
riferimento all'epoca  in  cui  ha  avuto  inizio  la  sospensione  o
riduzione  dell'attivita'  lavorativa  e  senza  tenere  conto  delle
circostanze sopravvenute durante il periodo per  il  quale  e'  stata
chiesta la CIGO.