Art. 4 Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto 1. Integrano le fattispecie «fine cantiere» o «fine lavoro» e «fine fase lavorativa», rispettivamente, i brevi periodi di sospensione dell'attivita' lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non superiori a tre mesi, e la sospensione dell'attivita' dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego. 2. Integra la fattispecie «perizia di variante e suppletiva al progetto» la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilita' ed eccezionalita' non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessita' di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d'opera. 3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, la relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove necessario, ad essa sono allegati copia del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2, la relazione tecnica documenta l'imprevedibilita' della perizia di variante e suppletiva al progetto, comprovata, ove necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorita' circa l'imprevedibilita' della stessa.