Art. 4 
 
 
          Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, 
            perizia di variante e suppletiva al progetto 
 
  1. Integrano le fattispecie «fine cantiere» o «fine lavoro» e «fine
fase lavorativa», rispettivamente, i  brevi  periodi  di  sospensione
dell'attivita' lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio  di  un
altro, non superiori a tre mesi, e la sospensione dell'attivita'  dei
lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione  che,
al termine della fase lavorativa, rimangono  inattivi  in  attesa  di
reimpiego. 
  2. Integra la fattispecie «perizia  di  variante  e  suppletiva  al
progetto» la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa dovuta
a situazioni di  accertata  imprevedibilita'  ed  eccezionalita'  non
imputabile alle parti o al committente e non derivante da  necessita'
di variare il progetto originario o di  ampliarlo  per  esigenze  del
committente sopraggiunte in corso d'opera. 
  3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, la relazione
tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta la durata prevista e la
fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove  necessario,  ad  essa
sono allegati copia del contratto con il committente  o  del  verbale
del direttore dei lavori attestante la fine  della  fase  lavorativa.
Con riferimento alla fattispecie di cui  al  comma  2,  la  relazione
tecnica documenta l'imprevedibilita'  della  perizia  di  variante  e
suppletiva  al  progetto,  comprovata,  ove  necessario,  da   idonea
documentazione  o  dichiarazione  della  pubblica   autorita'   circa
l'imprevedibilita' della stessa.