Art. 7 
 
 
              Sciopero di un reparto o di altra impresa 
 
  1. Integra la fattispecie  «sciopero  di  un  reparto  o  di  altra
impresa» la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa  dovuta
a sciopero e picchettaggio di maestranze non  sospese  dall'attivita'
lavorativa all'interno della medesima impresa o di sciopero di  altra
impresa  la  cui  attivita'  e'  strettamente  collegata  all'impresa
richiedente la CIGO. 
  2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1,  documenta  gli
effetti dello sciopero sui reparti per i quali e'  stata  chiesta  la
CIGO e sull'impresa e, in caso  di  sciopero  di  altra  impresa,  il
collegamento dell'attivita' con quest'ultima. 
  3. La domanda puo' essere accolta se dalla documentazione  prodotta
emerge che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il  quale  e'
stata richiesta la CIGO, che vi sono ordini  non  evasi  per  effetto
dello  sciopero  e,  in  caso  di  sciopero  di  altra  impresa,   il
collegamento con l'attivita' di quest'ultima.