Art. 7 Sciopero di un reparto o di altra impresa 1. Integra la fattispecie «sciopero di un reparto o di altra impresa» la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa dovuta a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall'attivita' lavorativa all'interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attivita' e' strettamente collegata all'impresa richiedente la CIGO. 2. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta gli effetti dello sciopero sui reparti per i quali e' stata chiesta la CIGO e sull'impresa e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell'attivita' con quest'ultima. 3. La domanda puo' essere accolta se dalla documentazione prodotta emerge che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale e' stata richiesta la CIGO, che vi sono ordini non evasi per effetto dello sciopero e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento con l'attivita' di quest'ultima.