Art. 8 
 
Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di  energia  elettrica  -
  Impraticabilita' dei locali, anche per ordine di pubblica autorita'
  - Sospensione o riduzione dell'attivita'  per  ordine  di  pubblica
  autorita' per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori 
 
  1. Integra  la  fattispecie  «incendi,  alluvioni,  sisma,  crolli,
mancanza  di  energia   elettrica»   la   sospensione   o   riduzione
dell'attivita' lavorativa per evento non doloso e non imputabile alla
responsabilita' dell'impresa. 
  2. Integrano le fattispecie «impraticabilita' dei locali anche  per
ordine  di   pubblica   autorita'»   e   «sospensione   o   riduzione
dell'attivita'  per  ordine  di  pubblica  autorita'  per  cause  non
imputabili  all'impresa  o  ai   lavoratori»,   rispettivamente,   la
sospensione o riduzione dell'attivita' per  eventi  improvvisi  e  di
rilievo, quali alluvioni o terremoti, e la  sospensione  o  riduzione
dell'attivita'  per   fatti   sopravvenuti,   non   attribuibili   ad
inadempienza o responsabilita' dell'impresa o dei lavoratori,  dovuti
ad eventi  improvvisi  e  di  rilievo  o  da  ordini  della  pubblica
autorita' determinati da circostanze non imputabili all'impresa. 
  3. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma  1,  documenta  la
non  imputabilita'  della  sospensione  o  riduzione   dell'attivita'
all'impresa o ai lavoratori e ad essa sono allegati, ove  necessario,
per la fattispecie di cui al comma 1, i  verbali  e  le  attestazioni
delle autorita' competenti, quali i  vigili  del  fuoco  e  gli  enti
erogatori, comprovanti la natura dell'evento e, per la fattispecie di
cui al comma 2, le dichiarazioni della pubblica autorita',  quali  le
ordinanze, che attestano l'impraticabilita' dei locali e le cause che
hanno determinato la decisione di sospendere l'attivita' lavorativa.