Art. 8 Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - Impraticabilita' dei locali, anche per ordine di pubblica autorita' - Sospensione o riduzione dell'attivita' per ordine di pubblica autorita' per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori 1. Integra la fattispecie «incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica» la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa per evento non doloso e non imputabile alla responsabilita' dell'impresa. 2. Integrano le fattispecie «impraticabilita' dei locali anche per ordine di pubblica autorita'» e «sospensione o riduzione dell'attivita' per ordine di pubblica autorita' per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori», rispettivamente, la sospensione o riduzione dell'attivita' per eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti, e la sospensione o riduzione dell'attivita' per fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilita' dell'impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorita' determinati da circostanze non imputabili all'impresa. 3. La relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta la non imputabilita' della sospensione o riduzione dell'attivita' all'impresa o ai lavoratori e ad essa sono allegati, ove necessario, per la fattispecie di cui al comma 1, i verbali e le attestazioni delle autorita' competenti, quali i vigili del fuoco e gli enti erogatori, comprovanti la natura dell'evento e, per la fattispecie di cui al comma 2, le dichiarazioni della pubblica autorita', quali le ordinanze, che attestano l'impraticabilita' dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l'attivita' lavorativa.