Art. 2 
 
  Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno  di  corso
e' pari a 11 unita' e, per l'intero corso, a 44 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 maggio 2016 
 
                                    Il Capo del dipartimento: Mancini