Art. 2 
 
                          Candidati esterni 
 
  1. I candidati esterni sostengono gli esami di Stato  nei  percorsi
ordinari del nuovo ordinamento. 
  2.  Nei  corsi  sperimentali  quadriennali  di  nuovo  ordinamento,
autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
275/1999, attesa la peculiarita' di tali corsi, i  candidati  esterni
non possono sostenere gli esami di Stato; per le stesse  ragioni  non
e'  consentita  l'ammissione  agli  esami  di  Stato  di  alunni  con
abbreviazione di un anno per merito.