Art. 2 Candidati esterni 1. I candidati esterni sostengono gli esami di Stato nei percorsi ordinari del nuovo ordinamento. 2. Nei corsi sperimentali quadriennali di nuovo ordinamento, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, attesa la peculiarita' di tali corsi, i candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato; per le stesse ragioni non e' consentita l'ammissione agli esami di Stato di alunni con abbreviazione di un anno per merito.