Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
  1. Negli istituti che attuano sperimentazioni del previgente e  del
nuovo ordinamento le  prove  vertono  sulle  discipline,  i  relativi
programmi di insegnamento e, a  seconda  della  tipologia  del  nuovo
ordinamento, le linee guida e le indicazioni nazionali. 
  2. Per gli  esami  di  Stato  dell'anno  scolastico  2015/2016,  le
materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai
commissari esterni per ciascun indirizzo di studio sono indicate  nel
decreto ministeriale n.  36/2016;  le  altre  materie  attribuite  ai
commissari interni sono individuate dal consiglio di  classe  secondo
le indicazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale  n.  6  del
2007, che individua le modalita' e i termini  dell'affidamento  delle
materie ai commissari interni ed esterni. 
  3. Per quel che concerne la prima e la terza  prova  scritta  e  il
colloquio valgono le disposizioni  relative  allo  svolgimento  degli
esami nei corsi ordinari. 
  4. Per l'anno scolastico 2015/2016, la seconda prova scritta  degli
esami  di  Stato  dei  corsi  sperimentali  puo'  vertere  anche   su
disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio  non
preveda verifiche scritte. 
  5.  La  seconda  prova  scritta   e'   disciplinata   dal   decreto
ministeriale  n.  10/2015.  Per  quanto  riguarda  la  modalita'   di
svolgimento,  si  terra'  conto  delle  indicazioni  contenute  nella
Circolare n. 1 del 29 febbraio 2015. 
  6. Per l'anno scolastico 2015/2016, nei  corsi  sperimentali  della
liuteria, la disciplina oggetto della seconda  prova  scritta  potra'
avere, nel caso sia di tipo laboratoriale, anche  la  durata  di  tre
giorni. 
  7.  La  prova  di  strumento  nei  corsi  ad   indirizzo   musicale
sperimentale del previgente  ordinamento  presso  i  Conservatori  di
musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale
prova, tuttavia, per  la  sua  particolare  natura  e  per  il  tempo
occorrente  per  la  relativa  realizzazione,  ha  una  sua  autonoma
connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensi'  in
tempi diversi e con docenti esterni  specialisti  in  relazione  alle
diverse tipologie di strumento, come previsto dall'art. 252, comma  8
del decreto legislativo n.  297/1994.  Per  l'effettuazione  di  tale
prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti  alle
tipologie di strumento oggetto della  prova  stessa,  sono  convocati
secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia  per  la  prova  di
strumento che per il colloquio. Sempre in rapporto  alla  particolare
natura della prova di  strumento,  il  presidente  della  commissione
viene individuato tra i musicisti che operano in Conservatori diversi
da quello presso cui funziona l'indirizzo  musicale  sede  di  esame.
L'esito della prova di strumento e' riportato con  giudizio  motivato
nella certificazione di cui all'art. 13 decreto del Presidente  della
Repubblica n. 323/1998, facente parte integrante del diploma. 
  8. Per l'anno scolastico 2015/2016, per i candidati provenienti  da
corsi sperimentali di istruzione degli adulti, che,  sulla  base  del
patto formativo individuale o che in relazione  alla  sperimentazione
stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti,  siano  stati
esonerati nella classe terminale dalla frequenza di  alcune  materie,
possono, a richiesta, essere esonerati  dall'esame  su  tali  materie
nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno,
comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta,
la terza prova scritta nonche' il colloquio. 
  9. Per l'effettuazione  delle  prove  d'esame  degli  studenti  con
disturbi specifici di  apprendimento  (D.S.A.),  si  fa  rinvio  alle
disposizioni che  saranno  impartite  con  l'ordinanza  ministeriale,
recante norme  e  istruzioni  sugli  esami  di  Stato  di  istruzione
secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2015/2016. 
  10. Nei corsi di sperimentazione quinquennale di nuovo ordinamento,
pervenuti nell'anno scolastico 2015-2016 al quarto anno e,  pertanto,
non ancora  ad  esame  di  Stato,  gli  alunni  abbreviatari  possono
sostenere l'esame di Stato, tenendo conto  del  programma  di  lavoro
effettivamente svolto, con assegnazione a una commissione  del  corso
di nuovo ordinamento corrispondente.