Art. 7 Prove d'esame 1. Negli istituti che attuano sperimentazioni del previgente e del nuovo ordinamento le prove vertono sulle discipline, i relativi programmi di insegnamento e, a seconda della tipologia del nuovo ordinamento, le linee guida e le indicazioni nazionali. 2. Per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2015/2016, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio sono indicate nel decreto ministeriale n. 36/2016; le altre materie attribuite ai commissari interni sono individuate dal consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 6 del 2007, che individua le modalita' e i termini dell'affidamento delle materie ai commissari interni ed esterni. 3. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari. 4. Per l'anno scolastico 2015/2016, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. 5. La seconda prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale n. 10/2015. Per quanto riguarda la modalita' di svolgimento, si terra' conto delle indicazioni contenute nella Circolare n. 1 del 29 febbraio 2015. 6. Per l'anno scolastico 2015/2016, nei corsi sperimentali della liuteria, la disciplina oggetto della seconda prova scritta potra' avere, nel caso sia di tipo laboratoriale, anche la durata di tre giorni. 7. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale sperimentale del previgente ordinamento presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensi' in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'art. 252, comma 8 del decreto legislativo n. 297/1994. Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio. Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il presidente della commissione viene individuato tra i musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale sede di esame. L'esito della prova di strumento e' riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'art. 13 decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, facente parte integrante del diploma. 8. Per l'anno scolastico 2015/2016, per i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione degli adulti, che, sulla base del patto formativo individuale o che in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti, siano stati esonerati nella classe terminale dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta nonche' il colloquio. 9. Per l'effettuazione delle prove d'esame degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), si fa rinvio alle disposizioni che saranno impartite con l'ordinanza ministeriale, recante norme e istruzioni sugli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2015/2016. 10. Nei corsi di sperimentazione quinquennale di nuovo ordinamento, pervenuti nell'anno scolastico 2015-2016 al quarto anno e, pertanto, non ancora ad esame di Stato, gli alunni abbreviatari possono sostenere l'esame di Stato, tenendo conto del programma di lavoro effettivamente svolto, con assegnazione a una commissione del corso di nuovo ordinamento corrispondente.