Art. 4 
 
                           Prove di esame 
 
  1. L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio: 
  1)   La   prima   prova   scritta   e'   disciplinata   dal decreto
ministeriale n. 139/2003 (durata 6 ore); 
  2) La seconda prova scritta, disciplinata dal decreto  ministeriale
n. 10/2015: 
  per l'indirizzo linguistico verte su  lingua  e  cultura  straniera
(inglese); 
  per l'indirizzo classico verte su  lingua  e  letteratura  classica
(greco); 
  per l'indirizzo scientifico verte su matematica. 
  La durata massima della seconda prova scritta e' indicata in  calce
alla prova medesima. 
    3)  La  terza  prova  scritta   e'   disciplinata   dal   decreto
ministeriale n. 429/2000. 
    4) La quarta prova scritta, in  lingua  spagnola,  effettuata  il
giorno successivo allo svolgimento della terza prova, si articola  in
due parti riguardanti, rispettivamente, la Letteratura spagnola e  la
Storia, veicolata in spagnolo. 
Letteratura spagnola (durata 2 ore): 
  Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti riguardanti: 
    a)  analisi  di  un  testo  letterario  scelto  fra  le   letture
obbligatorie dell'ultimo anno,  seguita  da  un  commento  critico  e
stilistico del brano  che  evidenzi  anche  il  contesto  letterario,
storico, ideologico ed estetico; 
    b) risposta a due domande: una  di  letteratura  sull'autore  del
testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati. 
Storia (durata 2 ore): 
  Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti: 
    a) analisi e risposta a 4 domande relative a un  testo  breve  di
carattere storico, giuridico-amministrativo o politico; 
    b) definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione
del ruolo svolto da un personaggio storico; 
    c) tema su un argomento storico. 
  La somministrazione della prova  scritta  di  storia  avviene  dopo
l'effettuazione della prova scritta di lingua e letteratura spagnola. 
    5)  Il  colloquio  e'  condotto  secondo  quanto  prescritto  dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n.  323/1998,  tenendo
conto che, ai sensi della legge suddetta 10 dicembre  1997,  n.  425,
come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1,  in  relazione  al
colloquio, la Commissione non puo'  operare  per  aree  disciplinari.
Esso,  inoltre,  prevede  domande  in   spagnolo,   formulate   dalla
Commissione, sui contenuti del programma della materia  veicolata  in
tale lingua nell'ultimo anno.