Art. 5 Valutazione 1. La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove. 2. Nell'ambito della terza prova scritta non si procede all'accertamento delle competenze relative alle discipline oggetto della quarta prova scritta (Lingua e letteratura spagnola e Storia in lingua spagnola).