(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
Requisiti dei suini e  delle  cosce  destinati  alla  produzione  del
       Prosciutto "Crudo di Cuneo" - Descrizione del prodotto 
 
2.1 Materie prime. 
    Possono essere avviate alla produzione del "Crudo di Cuneo"  solo
cosce  suine  fresche,  provenienti  da  animali  nati,  allevati   e
macellati, nella zona di produzione individuata all'articolo 3. 
    Non possono essere utilizzate cosce congelate. 
    E' esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe. 
2.2 Caratteristiche genetiche. 
    Sono  ammessi  gli  animali  in  purezza  o  d'incrocio,  ibridi,
comunque non manipolati geneticamente, di razza  tradizionali  quali:
Large White, Landrace e Duroc iscritte al Libro genealogico  italiano
o a Libri  genealogici  esteri  riconosciuti  dal  Libro  genealogico
italiano  e  che  presentano  finalita'  compatibili  con  il   Libro
Genealogico italiano per la produzione del suino pesante. 
    I suini allevati devono essere in grado di raggiungere pesi  medi
per partita (peso vivo) di Kg. 165 piu' o meno 10%. 
2.3 Eta' di macellazione. 
    L'eta' minima di macellazione e' di mesi otto e verra'  accertata
sulla base di un apposito tatuaggio indelebile recante la sigla della
provincia, il codice identificativo dell'allevamento di provenienza e
la lettera corrispondente al  mese  di  nascita  del  suinetto  posto
dall'allevatore entro il 30° giorno dalla nascita stessa  sul  piatto
esterno di entrambe le cosce. 
2.4 Qualita' della carne. 
    Sono escluse le carni di suini portatori di  miopatie  conclamate
(PSE; DFD; postumi di evidenti  processi  infiammatori  e  traumatici
pregressi) accertate dal medico veterinario in sede di macellazione. 
2.5 Caratteristiche delle cosce. 
    Le cosce fresche rifilate,  prive  del  piede  e  con  l'anchetta
presente, devono provenire da animali macellati secondo buona  prassi
e devono corrispondere ai seguenti requisiti: 
      lo  spessore  del  grasso   della   parte   esterna,   misurato
verticalmente  all'altezza  della  testa  del  femore,  deve   essere
compreso fra 10 e 20 mm; 
      la porzione di carne eccedente la testa  del  femore  non  deve
superare i 6 cm; 
      la coscia non deve presentare i seguenti difetti che la rendono
inidonea alla produzione del "Crudo di Cuneo": 
        Marezzatura eccessiva; 
        Ematomi; 
        Scollamenti; 
        Fratture; 
      il  grasso  di  copertura  deve   corrispondere   ai   seguenti
requisiti: 
 
 
    
               =======================================
               |      Parametro      | Limite massimo|
               +=====================+===============+
               |   Numero di Jodio   |       70      |
               +---------------------+---------------+
               |   Acido Linoleico   |       15      |
               +---------------------+---------------+
    
2.6 Caratteristiche del prodotto. 
    Il prodotto finito, ottenuto nel rispetto delle  norme  contenute
nel presente disciplinare, puo' essere denominato  "Crudo  di  Cuneo"
esclusivamente se corrisponde ai seguenti requisiti: 
    1. Tempo di stagionatura minimo: 10 mesi da inizio lavorazione. 
    2. Peso compreso fra 8.5 e 12,00 Kg. a stagionatura ultimata. 
    3. Colore al taglio: rosso uniforme. 
    4. Consistenza della parte magra esterna  e  di  quella  interna:
morbida, compatta non flaccida. 
    5. Grasso esterno visibile (grasso di copertura) di colore bianco
tendente al giallo, compatto non untuoso. 
    6. Aroma e sapore al taglio: fragrante, stagionato, dolce. 
    7. Grasso interno di colore bianco, presente in piccola quantita'
entro e fra i principali fasci muscolari. 
    8. Assenza di anomalie olfattive: alla  puntatura  con  ago-sonda
della frazione magra,  eseguita  sistematicamente  nei  cinque  punti
canonici (gambo - vena laterale - vena centrale -  anchetta  -  testa
del femore), non devono essere rilevati odori sgradevoli ne' anomalie
olfattive di sorta; il grasso,  alla  puntura,  non  deve  presentare
odore rancido eccessivo, ne' odore di latte, pesce, ne'  altri  odori
anomali. 
    9. Caratteristiche chimiche: la composizione chimica del magro in
percentuale del muscolo bicipite femorale deve rispettare i  seguenti
limiti  minimi  e  massimi  (analisi  eseguita  al  decimo  mese   di
stagionatura): 
 
 
    
     ===========================================================
     |       Parametri       |     Minimo    |     Massimo     |
     +=======================+===============+=================+
     |          Sale         |      4,5      |       6,9       |
     +-----------------------+---------------+-----------------+
     |        Umidita'       |       57      |        63       |
     +-----------------------+---------------+-----------------+
     |       Proteolisi      |       22      |        31       |
     +-----------------------+---------------+-----------------+
    
    La proteolisi si misurera' come percentuale d'azoto non  proteico
estraibile rispetto al tenore d'azoto totale. 
    10. Assenza di anomalie esteriori: la cotenna e  le  ossa  devono
essere integre, non devono comparire segni evidenti  d'incrostazione,
ne' rammollimenti eccessivi. 
    11. Colore al taglio: non devono essere presenti  disuniformita',
macchie, striature.