IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato   31   gennaio   2001
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  70  del  24
marzo 2001; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 14
novembre 2011, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  276  del 26
novembre 2011, concernente l'inserimento, nel succitato  elenco,  del
medicinale ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo), in  assenza  di
valida  alternativa  terapeutica  disponibile,   per   l'indicazione:
«Terapia dell'aplasia midollare acquisita,  anche  denominata  anemia
aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero  antilinfocitario
di coniglio (Thymoglobuline®)» e con il limite temporale di 12 mesi; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 20
novembre 2012, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  286  del  7
dicembre 2012, concernente la proroga di  24  mesi  dell'inserimento,
nel succitato elenco, del medicinale ATGAM (siero antilinfocitario di
cavallo); 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 26
novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  291  del  16
dicembre 2014, concernente la proroga di  18  mesi  dell'inserimento,
nel succitato elenco, del medicinale ATGAM (siero antilinfocitario di
cavallo); 
  Considerato che l'Azienda titolare  del  medicinale  ha  presentato
all'Agenzia italiana del farmaco il 30 ottobre 2014  la  domanda  per
ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di ATGAM  mediante
procedura decentrata per l'indicazione in prima linea; 
  Ritenuto, in attesa degli esiti  della  domanda  di  autorizzazione
alla  commercializzazione,  di  rimarcare   l'irrinunciabilita'   del
farmaco nel trattamento dell'aplasia midollare,  nota  anche  con  il
nome  di  anemia   aplastica,   caratterizzata,   se   non   trattata
adeguatamente, da alti tassi di mortalita'; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del  13-15  giugno
2016, come da stralcio verbale n. 10; 
  Ritenuto, pertanto, di prorogare la permanenza del medicinale ATGAM
(siero  antilinfocitario  di  cavallo)  di  cui  alla  determinazione
dell'AIFA datata 14 novembre  2011,  sopra  citata,  nell'elenco  dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'inserimento  del  medicinale  ATGAM  (siero  antilinfocitario  di
cavallo), di cui alla determinazione dell'AIFA  citata  in  premessa,
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi  della  legge  n.  648/96,  e'
prorogato per ulteriori 12 mesi, nel rispetto  delle  condizioni  per
esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della  presente
determinazione.