Art. 2 
 
 
                     Requisiti di ammissibilita' 
 
  Al  fine  di  ottenere  l'aiuto  di  cui  all'art.  1  del  decreto
ministeriale del 6 agosto 2015 devono essere soddisfatti, a  pena  di
inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla  normativa  di
riferimento: 
      il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilita'
previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del reg. (UE) 508/2014  (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo); 
      l'armatore  deve   essere   in   possesso   dell'autorizzazione
rilasciata  dal/i  proprietario/i  dell'unita'  da  pesca,   per   la
presentazione della manifestazione di interesse; 
      il beneficiario deve essere in possesso di tutti i documenti di
bordo  in  corso  di  validita'  alla  data  di  inizio  dell'arresto
temporaneo obbligatorio; 
      l'unita' deve essere regolarmente armata ed  equipaggiata  alla
data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; 
      l'unita' deve aver effettuato un'attivita' di pesca in mare per
almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di
inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; 
      l'unita' deve  aver  rispettato  l'intero  periodo  di  arresto
temporaneo obbligatorio definito dall'art. 2 del decreto ministeriale
3 luglio 2015; 
      l'unita' deve aver rispettato  le  misure  tecniche  successive
all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1,  del  decreto
ministeriale  3  luglio  2015  (solo  per  i   pescherecci   iscritti
nell'areale compreso da Trieste a Bari); 
      l'unita'  deve  essere  in  possesso,  alla  data   di   inizio
dell'arresto  temporaneo   obbligatorio,   del   titolo   abilitativo
all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita' ed essere
autorizzata all'esercizio  dell'attivita'  di  pesca  con  uno  degli
attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale  del  3
luglio 2015;