Art. 3 
 
 
                 Attestazione del periodo di arresto 
 
  1.  Entro  30  giorni  decorrenti  dalla   data   di   acquisizione
dell'integrazione   alla   manifestazione   di   interesse   di   cui
all'allegato 1 del presente decreto, l'autorita' marittima nella  cui
giurisdizione e'  stata  effettuata  l'interruzione,  trasmette  alla
direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura a  mezzo
posta         elettronica          certificata          all'indirizzo
pemac4@pec.politicheagricole.gov.it per ciascuna unita', la  seguente
documentazione: 
      la manifestazione di interesse ricevuta ai  sensi  dell'art.  1
comma 6 del decreto ministeriale  del 6  agosto  2015  corredata  dal
documento di identita' del sottoscrittore in  corso  di  validita'  e
dagli eventuali allegati; 
      l'integrazione alla predetta manifestazione di cui all'allegato
1 del presente decreto corredata degli eventuali allegati; 
      un'attestazione, predisposta secondo lo schema in  allegato  al
presente decreto (All.2), che certifichi il deposito dei documenti di
bordo  nei  termini  indicati  all'art.  2,  comma  5   del   decreto
ministeriale del 3 luglio 2015, l'effettivo rispetto dei requisiti di
cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' i  controlli  effettuati
per l'accertamento degli stessi. 
  2. All'attestazione di cui allegato 2 del presente  decreto  dovra'
essere  allegata,  a  cura  dell'autorita'  marittima,  la   seguente
documentazione: 
      Copia della licenza di  pesca  o  attestazione  provvisoria  in
corso di validita'; 
      Certificato di iscrizione al RIP; 
  Estratto dei RR.NN. MM e GG. o delle Matricole che riporti le  date
di nomina di armamento e di proprieta' dell'imbarcazione alla data di
inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio.  Qualora  alla  data  di
compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e
alla  proprieta'  avessero  subito  cambiamenti,  l'estratto   dovra'
riportare anche le date di chiusura;