Art. 4 Inammissibilita' 1. L'unita' che ha usufruito dell'opzione di cui all'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015, non e' ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015; 2. L'unita' che ha usufruito della deroga prevista all'art. 7, comma 4 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015 ed e' stata autorizzata dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura all'effettuazione di attivita' di ricerca in mare, a scopi scientifici, durante il periodo di arresto temporaneo obbligatorio, non e' ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 agosto 2015;