Art. 4 
 
 
                          Inammissibilita' 
 
  1. L'unita' che ha usufruito dell'opzione di cui all'art. 5,  comma
4 del  decreto  ministeriale  del  3  luglio  2015,  non  e'  ammessa
all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto  ministeriale  del  6  agosto
2015; 
  2. L'unita' che ha usufruito  della  deroga  prevista  all'art.  7,
comma 4 del decreto  ministeriale  del 3  luglio  2015  ed  e'  stata
autorizzata  dalla  direzione  generale  della  pesca   marittima   e
dell'acquacoltura all'effettuazione di attivita' di ricerca in  mare,
a  scopi  scientifici,  durante  il  periodo  di  arresto  temporaneo
obbligatorio, non e' ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del  decreto
ministeriale del 6 agosto 2015;