Art. 3 Modalita' di utilizzo e di assegnazione dei beni immobili 1. I beni individuati ai sensi del presente decreto sono locati o concessi dall'ente gestore, per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario, esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano. 2. Entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 5 del presente decreto, l'ente gestore di ciascun bene individuato provvede all'emanazione di un bando pubblico finalizzato all'assegnazione degli immobili ai soggetti di cui al comma precedente, definendo, altresi', specifiche modalita' di uso nonche' la tipologia di produzione artistica compatibile con la natura del bene concesso in uso o locazione, anche in relazione ai piani urbanistici e di riqualificazione urbana del territorio in cui e' sito l'immobile. L'Agenzia del demanio curera', per gli immobili segnalati dalla difesa e previa loro ripresa in consegna, gli adempimenti connessi alle procedure di assegnazione in concessione o locazione in favore dei giovani artisti. 3. I soggetti di cui al comma 1 presentano, nei termini e nelle modalita' previsti da ciascun bando, adeguato progetto artistico, di durata almeno decennale, con indicazione delle iniziative che si intendono realizzare e dei mezzi finanziari per farvi fronte. 4. Saranno considerati prioritariamente i progetti che rispondono ai seguenti requisiti: a) interdisciplinarieta' tra diversi settori artistici; b) disponibilita' a condividere i locali concessi in uso con artisti provenienti da altri territori italiani e stranieri coinvolti nella realizzazione del medesimo progetto; c) attuazione periodica di iniziative aperte al pubblico; d) alternanza, nei locali concessi, di produzioni artistiche e dei relativi artisti; e) relazione organica e costruttiva con il territorio di riferimento e con l'intera filiera artistico-culturale e creativa; f) sostenibilita' e fonti plurime di finanziamento, pubblico o privato; g) promozione da parte di cooperative di artisti ed associazioni di residenti composte prevalentemente da artisti di eta' inferiore ai 35 anni; h) raccordo con il tessuto culturale e le tradizioni culturali del territorio in cui e' sito l'immobile, creando sinergie con gli enti locali e le associazioni culturali gia' attive nel contesto, i) gestione eco-sostenibile dell'immobile. 5. Nell'individuazione dei soggetti beneficiari, a seguito della valutazione della Commissione di cui all'art. 6, l'Ente gestore deve tener conto della compatibilita' del progetto artistico con le caratteristiche strutturali dei luoghi ove i suddetti progetti saranno realizzati. Il progetto artistico e culturale deve essere compatibile con lo spazio concesso o locato in modo da poter essere realizzato assicurando la sicurezza e il decoro delle aree in cui viene svolto e delle persone che le frequentano. A tal fine il progetto dovra' essere accompagnato da adeguati elaborati tecnici realizzati da professionisti operanti nel settore dell'edilizia, dell'urbanistica e del paesaggio. 6. In ogni caso i locatari o concessionari del bene si impegnano ad osservare le prescrizioni d'uso stabilite dagli uffici del Ministero preposti alla tutela del patrimonio culturale. 7. Con separato decreto sono definite le modalita' di utilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 8. Compatibilmente con la tipologia del bene immobile concesso in uso o locazione, e nel rispetto della normativa vigente in materia, i soggetti beneficiari possono prevedere, nell'ambito del progetto, la realizzazione, anche in forma gestionale indiretta, di servizi aggiuntivi, quali, ad esempio, servizi di ristorazione, caffetteria, accoglienza, gestione di punti vendita di prodotti culturali, purche' tali attivita' non abbiano carattere prevalente rispetto alla produzione artistica. I beneficiari possono conferire la gestione indiretta dei servizi accessori a soggetti terzi nei cui confronti sia stata preventivamente acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.