Art. 3 
 
      Modalita' di utilizzo e di assegnazione dei beni immobili 
 
  1. I beni individuati ai sensi del presente decreto sono  locati  o
concessi dall'ente gestore, per un periodo non inferiore a dieci anni
ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di
manutenzione ordinaria  a  carico  del  locatario  o  concessionario,
esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni  di  artisti,
residenti nel territorio italiano. 
  2. Entro tre mesi dall'emanazione del decreto di  cui  all'art.  2,
comma  5  del  presente  decreto,  l'ente  gestore  di  ciascun  bene
individuato provvede all'emanazione di un bando pubblico  finalizzato
all'assegnazione  degli  immobili  ai  soggetti  di  cui   al   comma
precedente, definendo, altresi', specifiche modalita' di uso  nonche'
la tipologia di produzione artistica compatibile con  la  natura  del
bene concesso in  uso  o  locazione,  anche  in  relazione  ai  piani
urbanistici e di riqualificazione urbana del  territorio  in  cui  e'
sito l'immobile. L'Agenzia del  demanio  curera',  per  gli  immobili
segnalati dalla  difesa  e  previa  loro  ripresa  in  consegna,  gli
adempimenti connessi alle procedure di assegnazione in concessione  o
locazione in favore dei giovani artisti. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 presentano,  nei  termini  e  nelle
modalita' previsti da ciascun bando, adeguato progetto artistico,  di
durata almeno decennale, con  indicazione  delle  iniziative  che  si
intendono realizzare e dei mezzi finanziari per farvi fronte. 
  4. Saranno considerati prioritariamente i progetti  che  rispondono
ai seguenti requisiti: 
  a) interdisciplinarieta' tra diversi settori artistici; 
  b) disponibilita' a  condividere  i  locali  concessi  in  uso  con
artisti provenienti da altri territori italiani e stranieri coinvolti
nella realizzazione del medesimo progetto; 
  c) attuazione periodica di iniziative aperte al pubblico; 
  d) alternanza, nei locali concessi, di produzioni artistiche e  dei
relativi artisti; 
  e)  relazione  organica  e  costruttiva  con   il   territorio   di
riferimento e con l'intera filiera artistico-culturale e creativa; 
  f) sostenibilita' e fonti  plurime  di  finanziamento,  pubblico  o
privato; 
  g) promozione da parte di cooperative di artisti ed associazioni di
residenti composte prevalentemente da artisti di eta' inferiore ai 35
anni; 
  h) raccordo con il tessuto culturale e le tradizioni culturali  del
territorio in cui e' sito l'immobile, creando sinergie con  gli  enti
locali e le associazioni culturali gia' attive nel contesto, 
  i) gestione eco-sostenibile dell'immobile. 
  5. Nell'individuazione dei soggetti beneficiari,  a  seguito  della
valutazione della Commissione di cui all'art. 6, l'Ente gestore  deve
tener conto  della  compatibilita'  del  progetto  artistico  con  le
caratteristiche  strutturali  dei  luoghi  ove  i  suddetti  progetti
saranno realizzati. Il progetto artistico  e  culturale  deve  essere
compatibile con lo spazio concesso o locato in modo da  poter  essere
realizzato assicurando la sicurezza e il decoro  delle  aree  in  cui
viene svolto e delle persone  che  le  frequentano.  A  tal  fine  il
progetto dovra' essere accompagnato  da  adeguati  elaborati  tecnici
realizzati da  professionisti  operanti  nel  settore  dell'edilizia,
dell'urbanistica e del paesaggio. 
  6. In ogni caso i locatari o concessionari del bene si impegnano ad
osservare le prescrizioni d'uso stabilite dagli uffici del  Ministero
preposti alla tutela del patrimonio culturale. 
  7. Con separato decreto sono definite le modalita' di utilizzo  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata ai  sensi
del codice delle leggi antimafia, di cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  8. Compatibilmente con la tipologia del bene immobile  concesso  in
uso o locazione, e nel rispetto della normativa vigente in materia, i
soggetti beneficiari possono prevedere, nell'ambito del progetto,  la
realizzazione,  anche  in  forma  gestionale  indiretta,  di  servizi
aggiuntivi, quali, ad esempio, servizi di ristorazione,  caffetteria,
accoglienza, gestione di punti vendita di prodotti culturali, purche'
tali  attivita'  non  abbiano  carattere  prevalente  rispetto   alla
produzione artistica. I beneficiari  possono  conferire  la  gestione
indiretta dei servizi accessori a soggetti terzi  nei  cui  confronti
sia stata preventivamente acquisita l'informazione antimafia  di  cui
all'art. 84, comma 3, del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159.