Art. 8 Prima applicazione 1. In sede di prima applicazione il presente decreto, in attuazione dell'art. 6 comma 1 del decreto-legge n. 91 del 2013, individua in apposito elenco (Allegato «A») i beni immobili pubblici da destinare a ospitare studi di giovani artisti, ferma restando la verifica dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell'art. 2, comma 4. 2. L'allegato «A» sara' integrato entro il 30 giugno di ciascun anno con l'adozione del decreto adottato nelle modalita' indicate all'art. 6 comma 1 del decreto-legge n. 91 del 2013.