Art. 2 
 
                  Soggetti destinatari e requisiti 
                     di ammissione al beneficio 
 
  1. Ai sensi e nei limiti di quanto stabilito  dal  citato  art.  1,
comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono riconosciuti  i
benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo  1992,  n.
257, previa domanda all'INPS, ai lavoratori: 
    a)  del  settore  della   produzione   del   materiale   rotabile
ferroviario che hanno prestato la loro attivita' nel sito produttivo,
senza essere dotati  degli  equipaggiamenti  di  protezione  adeguati
all'esposizione alle polveri di  amianto,  per  l'intero  periodo  di
durata delle operazioni di  bonifica  dall'amianto  poste  in  essere
mediante sostituzione del tetto; 
    b) non titolari di trattamento pensionistico. 
  2. Al fine di accertare i fatti  e  le  circostanze  riguardanti  i
lavori di bonifica del tetto, la  loro  durata,  nonche'  la  mancata
adozione, per i lavoratori di cui al  comma  1,  dei  dispositivi  di
protezione individuale, il datore di lavoro dovra' produrre  apposita
documentazione avente data certa circa tali fatti e circostanze.