Art. 2 Soggetti destinatari e requisiti di ammissione al beneficio 1. Ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono riconosciuti i benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, previa domanda all'INPS, ai lavoratori: a) del settore della produzione del materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attivita' nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto; b) non titolari di trattamento pensionistico. 2. Al fine di accertare i fatti e le circostanze riguardanti i lavori di bonifica del tetto, la loro durata, nonche' la mancata adozione, per i lavoratori di cui al comma 1, dei dispositivi di protezione individuale, il datore di lavoro dovra' produrre apposita documentazione avente data certa circa tali fatti e circostanze.