Art. 4 Beneficio 1. Ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, il periodo di lavoro prestato durante le operazioni di bonifica dall'amianto di cui all'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, indicato nella certificazione tecnica di cui all'art. 5, e' moltiplicato per il coefficiente stabilito dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. 2. Con riferimento al medesimo periodo di lavoro, il beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, puo' essere riconosciuto una sola volta.