Art. 4 
 
                              Beneficio 
 
  1.  Ai  fini  del  diritto   e   della   misura   dei   trattamenti
pensionistici, il periodo di lavoro prestato durante le operazioni di
bonifica dall'amianto di cui all'art. 1, comma 277,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, indicato nella certificazione tecnica  di  cui
all'art. 5, e' moltiplicato per il coefficiente  stabilito  dall'art.
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. 
  2. Con riferimento al medesimo periodo di lavoro, il  beneficio  di
cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo  1992,  n.  257,  puo'
essere riconosciuto una sola volta.