Art. 5 Certificazione tecnica 1. All'esito dell'esame delle domande di accesso al beneficio di cui all'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'INAIL trasmette tempestivamente all'INPS la certificazione tecnica attestante la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, con indicazione dei periodi di lavoro da rivalutare ai sensi dell'art. 4. 2. Nel caso in cui l'INAIL accerti la mancata sussistenza delle predette condizioni trasmette all'INPS la relativa certificazione negativa.