Art. 5 
 
                       Certificazione tecnica 
 
  1. All'esito dell'esame delle domande di accesso  al  beneficio  di
cui all'art. 1, comma 277, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
l'INAIL trasmette tempestivamente all'INPS la certificazione  tecnica
attestante la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'art.  2,  con  indicazione  dei  periodi  di  lavoro  da
rivalutare ai sensi dell'art. 4. 
  2. Nel caso in cui l'INAIL accerti  la  mancata  sussistenza  delle
predette condizioni trasmette  all'INPS  la  relativa  certificazione
negativa.