Art. 6 
 
                      Comunicazione dell'esito 
                della domanda di accesso al beneficio 
 
  1. L'INPS, all'esito del monitoraggio di cui  all'art.  7  comunica
all'interessato: 
    a) l'accoglimento della  domanda  di  accesso  al  beneficio  con
indicazione   della   prima   decorrenza   utile   del    trattamento
pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti  e  la
sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2,  3  e  5  e  sia
verificata l'esistenza della relativa copertura finanziaria; 
    b) il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di
cui agli articoli 2, 3 e 5  con  differimento  della  decorrenza  del
trattamento pensionistico  in  ragione  dell'insufficiente  copertura
finanziaria; in tal  caso  la  prima  data  utile  per  l'accesso  al
pensionamento e' indicata con successiva comunicazione  in  esito  al
monitoraggio di cui all'art. 7; 
    c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio, qualora  non
sia accertato il  possesso  dei  requisiti  e  la  sussistenza  delle
condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5.