Art. 6 Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio 1. L'INPS, all'esito del monitoraggio di cui all'art. 7 comunica all'interessato: a) l'accoglimento della domanda di accesso al beneficio con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 e sia verificata l'esistenza della relativa copertura finanziaria; b) il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso la prima data utile per l'accesso al pensionamento e' indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 7; c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5.