Art. 7 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Ai fini della individuazione di eventuali  scostamenti  rispetto
alle risorse finanziarie annualmente disponibili  per  legge,  l'INPS
effettua un  monitoraggio  delle  domande  di  accesso  al  beneficio
attraverso l'analisi delle informazioni concernenti: 
    a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore dei  requisiti
pensionistici; 
    b) l'onere  per  ogni  esercizio  finanziario  connesso  ad  ogni
anticipo pensionistico  e  all'eventuale  incremento  di  misura  dei
trattamenti; 
    c)  la  data  di  presentazione  della  domanda  di  accesso   al
beneficio. 
  2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento
di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento  annuale  previsto,
la decorrenza dei trattamenti pensionistici e' differita  in  ragione
della data di maturazione dei requisiti pensionistici  e,  a  parita'
degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al
beneficio. In  tal  caso,  la  prima  data  utile  per  l'accesso  al
pensionamento viene indicata con successiva comunicazione dell'INPS.