Art. 7 Monitoraggio 1. Ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS effettua un monitoraggio delle domande di accesso al beneficio attraverso l'analisi delle informazioni concernenti: a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore dei requisiti pensionistici; b) l'onere per ogni esercizio finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti; c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. 2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento annuale previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici e' differita in ragione della data di maturazione dei requisiti pensionistici e, a parita' degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. In tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione dell'INPS.