Art. 8 
 
              Decorrenza dei trattamenti pensionistici 
 
  1. I trattamenti pensionistici erogati con  il  riconoscimento  del
beneficio di cui all'art. 1, comma 277 della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016.