Art. 6 
 
 
     Disponibilita' dei file contenenti le avvertenze combinate 
 
  1. I file ad alta risoluzione necessari  ai  fini  dell'apposizione
delle avvertenze  combinate  sono  predisposti  dal  Ministero  della
salute secondo le specifiche tecniche adottate. 
  2. I file ad alta definizione di cui al comma 1 sono assegnati  dal
Ministero della salute, in copia digitale, al Ministero dell'economia
e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli - che  provvede
a metterli a disposizione delle aziende produttrici richiedenti.