Art. 6 Disponibilita' dei file contenenti le avvertenze combinate 1. I file ad alta risoluzione necessari ai fini dell'apposizione delle avvertenze combinate sono predisposti dal Ministero della salute secondo le specifiche tecniche adottate. 2. I file ad alta definizione di cui al comma 1 sono assegnati dal Ministero della salute, in copia digitale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli - che provvede a metterli a disposizione delle aziende produttrici richiedenti.