IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica  ed   in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183» 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Vista la domanda presentata in data 16 dicembre  2015  dall'impresa
UPL Europe Ltd, con sede legale in The  Centre  -  Birchwood  Park  -
Warrington WA3 6YN Cheshire (UK), intesa ad ottenere l'autorizzazione
all'immissione in commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato
«Akuna», contenente la sostanza attiva diquat, uguale al prodotto  di
riferimento denominato Reglone W registrato al n. 0630  con  D.D.  in
data  23  marzo  1976,  modificato  successivamente  da  ultimo   con
comunicato data 23 novembre 2015, dell'impresa  Syngenta  Italia  SpA
con sede legale in Milano, via Gallarate, 139; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
ri-registrato in conformita' all'allegato III del decreto legislativo
n.  194/1995  e  valutato  secondo  i  principi   uniformi   di   cui
all'allegato VI sulla base del dossier A1412A; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto
di riferimento Reglone W registrato al n. 0630; 
  Rilevato altresi' che esiste legittimo accordo  tra  l'impresa  UPL
Europe Ltd, con  sede  legale  in  The  Centre  -  Birchwood  Park  -
Warrington WA3 6YN Cheshire (UK), e l'impresa titolare  del  prodotto
di riferimento; 
  Considerato  pertanto  che  non  e'  richiesto  il   parere   della
Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di  cui  all'art.
20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001  di  recepimento
della direttiva 2001/21/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010  di  recepimento
della direttiva 2010/77/UE della Commissione che proroga la  scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva diquat in allegato I fino al 31
dicembre 2015; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  regolamento  e
riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto il reg. di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione del 20
ottobre 2015 che  modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi  di  approvazione
di alcune sostanze attive tra  cui  il  diquat,  che  risulta  quindi
approvato fino al 30 giugno 2016; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 30  giugno
2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012, concernente «Rideterminazione delle tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  giugno
2016, l'impresa UPL Europe Ltd, con  sede  legale  in  The  Centre  -
Birchwood Park - Warrington WA3 6YN Cheshire (UK), e' autorizzata  ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AKUNA con
la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 -
10 - 15 - 20 - 25 - 50. 
  Il  prodotto  e'  preparato  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: 
    Syngenta Chemicals BV, Rue De Tyberchamps 37, 7180  -  Seneffe  -
Belgio. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16557. 
  L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il  prodotto
fitosanitario deve essere posto in  commercio,  e'  corrispondente  a
quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento,
adeguata per la classificazione alle  condizioni  previste  dal  reg.
1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della
salute del 14 gennaio 2014. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
    Roma, 5 febbraio 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco