Art. 3 Criteri, requisiti e termini per la definizione delle istanze 1. Ai fini dell'esame delle istanze di cui al presente decreto, il comitato di cui all'art. 2 si attiene ai requisiti e ai criteri di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. 2. Il comitato puo' chiedere di integrare la domanda prodotta, assegnando un termine per la produzione della documentazione. 3. Il comitato esprime il proprio parere su ciascuna istanza e lo trasmette alla Direzione generale per il personale militare che, in caso di parere favorevole, predispone conforme determinazione e la trasmette al Ministro della difesa per il conferimento delle onorificenze di cui all'art. 5, comma 1.