Art. 3 
 
    Criteri, requisiti e termini per la definizione delle istanze 
 
  1. Ai fini dell'esame delle istanze di cui al presente decreto,  il
comitato di cui all'art. 2 si attiene ai requisiti e  ai  criteri  di
cui  agli  articoli  7,  8,  9,  10  e  11  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. 
  2. Il comitato puo' chiedere  di  integrare  la  domanda  prodotta,
assegnando un termine per la produzione della documentazione. 
  3. Il comitato esprime il proprio parere su ciascuna istanza  e  lo
trasmette alla Direzione generale per il personale militare  che,  in
caso di parere favorevole, predispone conforme  determinazione  e  la
trasmette  al  Ministro  della  difesa  per  il  conferimento   delle
onorificenze di cui all'art. 5, comma 1.