Art. 5 Conferimento delle ricompense, concessione delle qualifiche e delle decorazioni 1. Le ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province e la concessione delle qualifiche partigiane e delle decorazioni al valor militare sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica. 2. Ai sensi dell'art. 7-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il conferimento di cui al comma 1 ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.