Art. 5 
 
             Conferimento delle ricompense, concessione 
                delle qualifiche e delle decorazioni 
 
  1. Le ricompense al valor militare per i  caduti,  i  comuni  e  le
province  e  la  concessione  delle  qualifiche  partigiane  e  delle
decorazioni  al  valor  militare  sono  conferite  con  decreto   del
Presidente della Repubblica. 
  2. Ai sensi dell'art. 7-quater del decreto-legge 30 dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21, il conferimento di cui al comma 1  ha  effetti  solo  ai  fini
delle ricompense al valore, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.