Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto
stabilito dal decreto 12 settembre 2000,  n.  410,  di  adozione  del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2.  I  soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo   della   IGP
«Finocchiona» appartenenti alla categoria «imprese  di  lavorazione»,
nella filiera preparazione carni, individuata  dall'art.  4,  lettera
f), del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative
ai requisiti di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al
comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al  consorzio
di tutela.