Art. 2 
 
                      Modifiche consequenziali 
 
  1. Al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013  citato  in
premessa, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  sono  apportate,   in   via   sperimentale,   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 27, comma 1, lettera b): 
  1) al n. 1) - 5ª Divisione, dopo le  parole  «riconoscimento  della
dipendenza delle infermita'  da  causa  di  servizio,  concessione  e
liquidazione, ove previsto, dell'equo indennizzo per ufficiali»  sono
inserite le seguenti: «con esclusione di quelli appartenenti all'Arma
dei Carabinieri»; 
  2) al n. 2) - 6ª Divisione, le parole  «e  per  i  marescialli  del
ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse; 
  3) al n. 3) - 7ª Divisione,  le  parole  «e  per  i  sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse. 
  2. Le conseguenti variazioni di bilancio, sono disposte con decreto
interministeriale adottato ai sensi  dell'art.  17,  comma  4,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 209. 
  3. Al termine dei due anni di sperimentazione decorrenti dalla data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ove  non  diversamente
disposto dal Ministro della difesa, le modifiche di cui al  comma  1,
devono intendersi definitive. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 22 giugno 2016 
 
                                                 Il Ministro: Pinotti 

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2016 
Difesa, foglio n. 1332