(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2 
 
 
                          Varieta' di olivo 
 
    La denominazione di origine protetta  «Brisighella»  deve  essere
ottenuta dalla varieta' di olivo «Nostrana di  Brisighella»  presente
negli oliveti in misura non inferiore al 90%. 
    Possono,  altresi',  concorrere  altre  varieta'  presenti  negli
oliveti nella misura massima del 10%.