Art. 5 Pagamento importi definitivi 2013-2014-2015 1. Entro il 15 ottobre 2016 le aziende titolari di AIC versano il differenziale, se negativo, comunicato da Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 4, comma 1, al bilancio dello Stato con le modalita' di cui all'art. 3, commi da 3 a 7. 2. Entro il 15 ottobre 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, a valere sul Fondo di cui all'art. 1, e nei limiti dello stesso, a rimborsare alle aziende titolari di AIC il differenziale, se positivo, comunicato da Agenzia italiana del farmaco ai sensi dell'art. 4, comma 1, fatto salvo quanto specificatamente previsto al precedente art. 3, commi 7 e 8. 3. Entro il 20 novembre 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze a valere sul Fondo di cui all'art. 1 e dopo aver effettuato le regolazioni di cui al comma 2, provvede, nei limiti delle risorse residue, ad attribuire alle regioni e province autonome le quote di propria competenza distinte per anno, dando comunicazione degli importi a carico di ciascuna Azienda farmaceutica titolare di AIC in base ad apposito decreto di riparto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto di quanto gia' versato a ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi di quanto comunicato all'art. 2, comma 2. 4. Resta fermo quanto disposto dall'art. 21, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 2016 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro della salute Lorenzin Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1887