Art. 15 Monitoraggio, valutazione e pubblicita' 1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto. A tal fine il decreto di cui all'art. 7, comma 1, determina gli indicatori e i valori-obiettivo previsti dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'art. 3, comma 3, del decreto interministeriale 8 marzo 2013, nonche' le informazioni che il soggetto beneficiario deve fornire in merito agli stessi. 2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dell'art. 15, comma 7, del decreto interministeriale 8 marzo 2013, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. I contenuti, le modalita' e i termini di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel decreto di cui all'art. 7, comma l. 3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le corrispondenti intensita' di aiuto. 4. I soggetti beneficiari sono tenuti a: a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore e dal Ministero; b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni; c) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita' dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero.