Art. 11. Nucleo di valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione valuta la gestione amministrativa, la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, gli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la produttivita' della didattica. 2. In particolare, il Nucleo: a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, con particolare riferimento alla Programmazione Triennale; b) redige la relazione di accompagnamento al Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale di cui alla legge n. 537/1993; c) valuta l'imparzialita', la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualita'; d) effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal Consiglio di amministrazione; e) svolge le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 e ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente e dai regolamenti del GSSI. 3. Il Nucleo e' composto da cinque membri, di cui: a) tre membri esterni al GSSI nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico; b) due membri interni al GSSI, tra i quali viene nominato il coordinatore. 4. Il Nucleo rimane in carica per quattro anni dalla data di nomina. I componenti possono essere rinnovati una sola volta.