(Statuto-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
 
                            Codice etico 
 
    1.  Il  Senato  Accademico  adotta,  nel  rispetto  dei  principi
generali di cui al presente Statuto, un Codice Etico della  comunita'
universitaria, formata  dal  personale  docente  e  ricercatore,  dal
personale dirigente e  tecnico-amministrativo  e  dagli  allievi.  Il
Codice  Etico  determina  i  valori  fondamentali   della   comunita'
universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto  dei  diritti
individuali, nonche' l'accettazione di doveri e  responsabilita'  nei
confronti  dell'istituzione  di  appartenenza,  detta  le  regole  di
condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono volte ad  evitare
ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare  i  casi
di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale. 
    2.  Ferma  restando  la  competenza  esclusiva  del  Collegio  di
Disciplina per le violazioni del Codice  che  integrino  gli  estremi
dell'illecito disciplinare, sulle altre violazioni decide  il  Senato
Accademico, su iniziativa e proposta del Rettore. 
    3. Il Senato Accademico puo' disporre l'archiviazione o irrogare,
in relazione  alla  gravita'  della  violazione,  una  o  piu'  delle
seguenti sanzioni: 
    a) richiamo riservato; 
    b) richiamo pubblico; 
    c) decadenza e/o esclusione per un periodo fino  a  quattro  anni
accademici, dagli organi del GSSI e dai  Corsi  di  Dottorato,  dalle
commissioni e da qualunque altro incarico; 
    d) esclusione  dall'elettorato  attivo  per  un  periodo  fino  a
quattro anni accademici.