Art. 18. Codice etico 1. Il Senato Accademico adotta, nel rispetto dei principi generali di cui al presente Statuto, un Codice Etico della comunita' universitaria, formata dal personale docente e ricercatore, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo e dagli allievi. Il Codice Etico determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale. 2. Ferma restando la competenza esclusiva del Collegio di Disciplina per le violazioni del Codice che integrino gli estremi dell'illecito disciplinare, sulle altre violazioni decide il Senato Accademico, su iniziativa e proposta del Rettore. 3. Il Senato Accademico puo' disporre l'archiviazione o irrogare, in relazione alla gravita' della violazione, una o piu' delle seguenti sanzioni: a) richiamo riservato; b) richiamo pubblico; c) decadenza e/o esclusione per un periodo fino a quattro anni accademici, dagli organi del GSSI e dai Corsi di Dottorato, dalle commissioni e da qualunque altro incarico; d) esclusione dall'elettorato attivo per un periodo fino a quattro anni accademici.