IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2016, entro il limite  di
spesa massimo di 10 milioni di euro annui,  i  soggetti  che  vantano
crediti per spese, diritti e onorari  di  avvocato,  sorti  ai  sensi
degli articoli  82  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati  e  non
ancora saldati, per i quali non  e'  stata  proposta  opposizione  ai
sensi  dell'art.  170  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono  ammessi  alla  compensazione
con quanto  da  essi  dovuto  per  ogni  imposta  e  tassa,  compresa
l'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA),  nonche'  al  pagamento  dei
contributi previdenziali per i dipendenti  mediante  cessione,  anche
parziale,  dei  predetti  crediti  entro  il  limite   massimo   pari
all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo
previdenziale per gli avvocati (CPA); 
  Visto l'art. 1, comma 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale stabilisce che, per  le  finalita'  di  cui  al  comma  778  e'
autorizzata la  spesa  di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 780, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono  stabiliti
criteri, priorita' e modalita' per l'attuazione delle misure  di  cui
al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa  di  cui
al comma 779; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  in
materia di versamenti unitari con compensazione; 
  Visto il capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998,  che,
tra l'altro, disciplina  le  modalita'  con  le  quali  i  versamenti
unitari con compensazione, di cui  al  citato  art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti mediante  i  servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate; 
  Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato  (Legge  finanziaria  2008),  che  istituisce
l'obbligo   di   fatturazione   elettronica   verso    la    pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  recante  Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2 e, in particolare,  l'art.  9,  commi  3-bis  e  3-ter  in
materia  di  certificazione  dei  crediti  per   somme   dovute   per
somministrazioni, forniture e appalti; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  recante  disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di  efficientamento
e potenziamento delle  procedure  di  accertamento,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare,
l'art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti  l'estensione
dell'istituto della certificazione alle  amministrazioni  statali  ed
agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata,  anche  in
via  telematica  dei  processi  di  cessione  dei  crediti  verso  le
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre
2000, n. 445, recante Testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalita'
di certificazione del credito, anche in forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazione,  forniture  e  appalti  da  parte  delle
amministrazioni  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici   nazionali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143; 
  Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalita'
di certificazione del credito, anche in forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazione,  forniture  e  appalti  da  parte  delle
regioni degli  enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2  luglio  2012,  n.
152; 
  Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di  cui
all'art. 1, comma 778, 779, 780 della citata legge n. 208  del  2015,
mediante   la   definizione   un'unica   procedura   semplificata   e
automatizzata, che  riduca  gli  oneri  per  i  creditori  e  per  le
amministrazioni coinvolte; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita'  con  le  quali,  ai
sensi dell'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
gli avvocati che vantano crediti per  spese,  diritti  e  onorari  di
avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data
maturati e non ancora saldati, per i  quali  non  e'  stata  proposta
opposizione  ai  sensi  dell'art.  170  del  medesimo   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, possono compensare detti
crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa,  compresa
l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' procedere  al  pagamento
dei contributi previdenziali  per  i  dipendenti  mediante  cessione,
anche parziale, dei crediti stessi.