IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA); Visto l'art. 1, comma 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, per le finalita' di cui al comma 778 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016; Visto l'art. 1, comma 780, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti criteri, priorita' e modalita' per l'attuazione delle misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 779; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamenti unitari con compensazione; Visto il capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, che, tra l'altro, disciplina le modalita' con le quali i versamenti unitari con compensazione, di cui al citato art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti mediante i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate; Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), che istituisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti; Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare, l'art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti l'estensione dell'istituto della certificazione alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143; Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152; Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 778, 779, 780 della citata legge n. 208 del 2015, mediante la definizione un'unica procedura semplificata e automatizzata, che riduca gli oneri per i creditori e per le amministrazioni coinvolte; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le modalita' con le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.